Art. 32.
(Copertura finanziaria).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura della presente legge, con corrispondente riduzione delle risorse medesime.
      2. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai capi II, III e VII non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.